Concorso straordinario ruolo, novità su CFU e prova orale

Uno degli aspetti meno considerati del Decreto Sostegni BIS, per quanto riguarda la scuola, è che opera un intervento anche sulle modalità di conseguimento dell’abilitazione per i docenti che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario 2020.

Cosa dice il Sostegni Bis

All’art. 59 comma 21 prevede che siano soppressi, al comma 9, lettera g),i punti 2) e 3), e il comma 13 dell’”articolo 1 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159″..

Cosa viene abrogato

Di seguito le parti che dovrebbero essere soppresse:

L’art. 1 comma 9 lettera g) prevedeva che:

g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purché’:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la 4 regolarità della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016. 

13. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;

b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non 5 spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;

c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

E quindi?

A seguito delle cancellazioni, chi ha superato la prova scritta del concorso straordinario – ovvero ha più di 56/80 – otterrà l’abilitazione all’insegnamento senza dover conseguire i 24 CFU e senza dover superare la prova orale finale.

L’unica condizione sarebbe quella di avere un contratto di docenza a tempo indeterminato – o determinato – presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione.

Chiudo ricordandovi che il sostegni bis è un decreto legge, e quindi dovrà essere convertito il legge entro 60 giorni (e che sono possibili delle modifiche al testo così come lo conosciamo oggi).